Legge Regionale N. 57 Del 09-06-1980. Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
ARTICOLO 2
Finalità del Servizio sanitario
Il Servizio Sanitario provvede alla gestione unitaria della tutela della salute attraverso il coordinamento delle attività sanitarie e sociali ad esse collegate per l' azione di prevenzione, cura e riabilitazione. La Regione a tal fine, garantendo l' effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del servizio sanitario, per la maggiore rispondenza di questo ultimo alle reali esigenze, disciplina l' organizzazione ed il funzionamento delle strutture del servizio stesso, secondo le norme della presente legge.
ARTICOLO 31
Criteri organizzativi
L' organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell' Unità Sanitaria Locale deve rispondere ai seguenti criteri:
a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell' ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;
b) attuare l' integrazione tra i servizi e presidi sanitari con quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l' unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo - sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psico - fisico della popolazione;
c) assicurare nell' ambito di ciascun servizio e tra i servizi, l' utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;
d) prevedere l' impiego di " equipes" multidisciplinari che operino all' interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività ;
e) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno - infantile e dell' età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;
f) assicurare l' erogazione delle prestazioni.
ARTICOLO 47
Norme transitorie per la tutela della salute mentale In attesa dell' entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali la tutela della salute mentale, nella Regione, è assicurata a mezzo di apposite equipes multidisciplinari composte da:
- Un Primario psichiatra di Ospedale psichiatrico;
- Due Aiuti psichiatra di Ospedale Psichiatrico;
- Cinque Assistenti medici;
- Quaranta Infermieri psichiatrici;
- Un Assistente sociale;
- Due Psicologi;
- Un Sociologo.
» Scarica il documento in pdf Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unita' sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833
|
|